Pegaso Roma
Banner

Mentre affannosamente lo Stato Argentino cerca di proporre ai numerosi risparmiatori che hanno perso tutto, offerte per rimediare alle rovinose conseguenze del default, i Tribunali Italiani lavorano da anni, concretamente, per fare chiarezza sulle pesanti responsabilità delle Banche che, come sempre, hanno “scaricato” sui Consumatori Investitori le loro responsabilità. E' ormai consolidata la Giurisprudenza che ha voluto statuire, in tema di intermediazione finanziaria, alcuni principi fondamentali che le Banche sono e saranno tenute a rispettare, quali: la diligenza e la correttezza, la trasparenza dei contratti e dei prospetti informativi. Del resto si tratta di principi già codificati dalla Legge Italiana Vigente.

Vi proponiamo un breve panorama delle sentenze più significative in materia. Leggetele con attenzione perché codificano criteri che resteranno validi ed operativi anche per le future vicende che Vi potranno coinvolgere, perchè Banche ed Intermediari finanziari sono sempre in agguato.

 

Tribunale Roma Sezione 8 Civile
Sentenza del 1 aprile 2010, n. 7341

La violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso:

1) se realizzate nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto danno luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno;

2) se riguardano le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto danno luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento (o inesatto adempimento), con la conseguente possibilità di risoluzione del contratto stesso, oltre agli obblighi risarcitori secondo i principi generali in tema di inadempimento contrattuale. Conforme: CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite n. 26724/07

Cassazione sentenza del 25 giugno 2008 n. 17340 A fronte di un'operazione ritenuta dalla stessa Banca non adeguata, questa può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dal Cliente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Tribunale di Bologna
Sentenza n. 3620 del 24.6.2009

Il Tribunale:

1) ha ritenuto che la offering circular è un documento informativo la cui consegna al cliente è obbligatoria per la Banca. Nel caso di specie, dunque, la mancata consegna dello stesso ha costituito violazione degli obblighi;

2) ha sottolineato che la offering circular prodotta in giudizio conteneva una specifica restrizione di vendita in favore dei soli investitori “speculativi e in condizione di valutare rischi speciali” (quali non erano gli attori di questa causa) dunque, mancata comunicazione al cliente dell’inadeguatezza dell’operazione;

3) ha considerato inadeguata una operazione finanziaria che pesi per il 25% sul patrimonio complessivo dell’investitore;

4) ha deciso che il conflitto di interessi in cui si è mossa la Banca risieda nell’aver trasferito dal proprio portafoglio a quello del cliente il rischio di crollo inerente titoli altamente speculativi

Pertanto ha condannato il MPS al risarcimento del danno in favore degli attori, costituito dall’importo investito nei titoli argentini, oltre interessi e spese di lite.

Tribunale di Forlì
Sentenza n. 710 dell’8.9.2009

Il Tribunale ha accertato il grave inadempimento della Banca degli impegni presi conseguentemente alla sottoscrizione del contratto Quadro, ha dichiarato la risoluzione dello stesso, e, per l’effetto, la integrale restituzione dell’importo investito ai clienti, oltre interessi e spese di lite.

In particolare, l’Istituto di credito, preso atto della firma apposta dal cliente su alcune clausole di avvertimento presenti sull’ordine d’acquisto, successivamente non svolgeva alcuna preliminare e specifica attività di informazione e di valutazione della congruità dell’investimento con il profilo di rischio del cliente.

Tribunale di Genova
sentenza dell’8.10.2009

Il Tribunale ha rilevato la mancata comunicazione al cliente delle specifiche ragioni di inadeguatezza dell’operazione finanziaria e conseguentemente ha risolto per “grave” inadempimento il contratto di acquisto dei titoli argentini (ritenendolo del tutto autonomo rispetto al contratto Quadro) condannando BPL a restituire al cliente l’importo investito nei titoli argentini oltre interessi e spese di lite (senza decurtazione dal detto importo finale delle cedole già incassate dal cliente, e ciò in quanto, secondo il Tribunale, la buona fede coinvolgente la loro percezione ne impedisce la restituzione alla Banca).

CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza del 17 febbraio 2009 n. 3773

L'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta incombe sull'intermediario (ex art. 23/6 TUIF) e, secondo i principi generali in tema d'inadempimento, il debitore risponde ai sensi dell'art. 1228 c.c. anche per l'omessa e non esatta esecuzione della prestazione imputabile ai suoi dipendenti.

Tribunale di Mantova, Sez. II
Sentenza del 18 marzo 2004

Il Tribunale ha dichiarato la nullità dell’ordine d’acquisto di 315.000 obbligazioni Argentina condannando la B.A.M. s.p.a. a corrispondere agli attori la somma di euro 258.729,90 oltre gli interessi sino al saldo definitivo e spese di lite.

Tribunale Cuneo Sez. Civile
Sentenza del 4 agosto 2006

Nel caso in cui l'intermediario finanziario abbia violato gli obblighi di informazione, per il mancato rimborso alla scadenza di titoli obbligazionari esteri, sussistono i presupposti per la risoluzione per inadempimento del contratto di investimento con conseguente obbligo per l'intermediario finanziario di restituire l'intero capitale investito.

Tribunale Mantova Sezione 2 Civile
Sentenza del 18 marzo 2004

Il Tribunale:

1) Ha ribadito l’imperatività delle norme (art. 21, comma 1°, lett. a) e b), D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e gli artt. 28 e 29 regolamento Consob n. 11522/1998) che impongono agli intermediari finanziari di prestare i servizi di investimento con diligenza e di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati e che la loro violazione determina la nullità dell'ordine impartito dagli investitori nell'ambito della prestazione di servizi di investimento da parte degli intermediari;

2) la banca doveva fornire una completa informazione circa i rischi connessi a quella specifica operazione che il cliente intendeva porre in essere; informazione che, trattandosi di soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato nell'ambito di un rapporto in cui gli è imposto di tutelare l'interesse dei clienti, necessariamente comprendeva l'indicazione, non generica, della natura altamente rischiosa dell'investimento operata dalle maggiori agenzie specializzate in materia, dovendosi ritenere, sotto tale profilo, che la banca sia obbligata a conoscere tali dati e, conseguentemente, a riferirli al cliente.

3) Ha stabilito che l'intermediario ha l'obbligo di segnalare per iscritto l'inadeguatezza delle operazioni di investimento che presentino un livello di rischio diverso rispetto a quello dichiarato dall'investitore all'intermediario o comunque risultante dai precedenti investimenti effettuati;

4) le informazioni che l'intermediario deve dare al cliente nell'ipotesi in cui il servizio di investimento abbia ad oggetto titoli di debito devono essere specifiche e precise e devono riguardare il rischio del rimborso del capitale, essendo a tal fine insufficiente la mera consegna del documento generale sui rischi negli investimenti previsto dall'art. 28 Reg. Consob 11522/1998.

Avv. Riccardo Vittorio Rossi
www.fulcorossi.it

con la collaborazione della Pr. Avv. Dr.ssa Valeria Moretti