« Notizia precedente
Notizia successiva »
Tecnologia

Adeguamento delle societ? in rete


Anno IV articolo n.1311 (letto 1259 volte)


AGGIORNAMENTO SITI WEB LEGGE N. 88/2009 ART. 42

Una nuova normativa europea introduce nuovi obblighi, in relazione alla comunicazione, in particolare nel web. altinumRiguarda in particolare le societ? di capitali, si tratta dell'art.42 Legge n.88/2009, che in relazione alle modifiche dell'art.2250 del Codice Civile, le stesse societ? devono pubblicare sul proprio sito web:

a) Oltre la partita iva la sede sociale, deve comparire l'ufficio del registro delle imprese presso il quale la societ? ? iscritta e il numero di iscrizione
b) Il capitale sociale indicandone la somma effettivamente versata e il capitale esistente dall'ultimo bilancio.
c)Se la societ? ? in liquidazione, questo deve apparire.
d)in caso di Spa o di Srl se il socio ? unico.

Questo non riguarda solo i siti web, ma tutto cio' che ? immagine in rete da parte delle societ?, dai social network ai blog, e tutti i media elettronici che forniscono pubblicit? e visibilit?. Il mancato adempimento alla normativa, comporta una sanzione amministrativa.

Art. 42.Disposizioni in materia di recepimento della direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicit? di taluni tipi di Societ?)

1. All?articolo 2250 del codice civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti: ?Gli atti delle societ? costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali e` obbligatoria l?iscrizione o il deposito, possono essere altres? pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunit? europee, con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la Societ? dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana. Le Societ? di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma?.

2. All?articolo 2630, primo comma, del codice civile, dopo le parole: ?registro delle imprese? sono inserite le seguenti: ?, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall?articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma,?.

Art. 2250(1)
Indicazione negli atti e nella corrispondenza
[1] Negli atti e nella corrispondenza delle societ? soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della societ? e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa ? iscritta e il numero d'iscrizione.
[2] Il capitale delle societ? per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilit? limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.
[3] Dopo lo scioglimento delle societ? previste dal primo comma dev'essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la societ? ? in liquidazione.
[4] Negli atti e nella corrispondenza delle societ? per azioni ed a responsabilit? limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio (2).


(1) Cos? modif. dall'art. 1 D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127 (G.U. 10 febbraio 1970, n. 35).
(2) Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88. - Le parole ?per azioni ed? sono state inserite dall'art. 6.3, d.lg. 6 febbraio 2004, n. 37. - Comma aggiunto dall'art. 2, d.lg. 3 marzo 1993, n. 88.



Stefania Tamberlani



Adeguamento delle societ? in rete

Notizia tratta da: Adeguamento delle societ? in rete - www.pensierolibero.eu/tgeu

Sviluppo Siti Web

Notizia di Archivo - TGEU.info
Clicca qui per votare
www.joomla.it